Gennaio 2021: il Tribunale di Caltanissetta convalida un rattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) nei confronti di una donna dopo un tentato suicidio. A un mese di distanza, l’interessata impugna il decreto, contestando la legittimità del ricovero coatto in reparto psichiatrico (SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) cui era stata soggetta: l’intervento sarebbe avvenuto contrariamente alla legge 180/1978. Quella intitolata ‘Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori’ – meglio conosciuta come ‘legge Basaglia‘.
Cinque anni dopo, Con la sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale ha riconosciuto le criticità normative a danno dei soggetti sottoposti a TSO, segnando una svolta a tutela dei diritti all’informazione ed al contradditorio, finora compromessi. Da questo momento il cittadino, o suo legale rappresentante, dovrà essere informato tempestivamente e ascoltato dal giudice tutelare prima della convalida definitiva.

TSO: cos’è, quando viene disposto e come si applica
«Non sono stato violento, ma poi uno mi ha messo le mani al collo, mi hanno buttato sul letto e mi hanno fermato con un ginocchio. Un operatore mi ha sedato. Mi sono svegliato all’Ospedale Santo Spirito legato a un letto» testimonia Gabriele, giovane attore ed affetto da schizofrenia e disturbo bipolare.
Il TSO è un provvedimento di ricovero coatto che viene disposto in presenza di tre condizioni: gravi alterazioni che rendano urgente un intervento terapeutico, rifiuto del trattamento da parte del paziente e impossibilità di ricorrere a soluzioni extraospedaliere. Ad oggi, la quasi totalità avviene in ambito psichiatrico.
In Italia, nel 2023 sono stati registrati quasi 5000 casi – circa il 6% dei ricoveri totali in Spdc – ma il dato è sottostimato. Vengono infatti considerati Trattamenti sanitari volontari (TSV) anche quelli sottoscritti non dalla persona direttamente interessata, ma dall’amministratore di sostegno (ADS) che ne fa le veci. Tuttavia, a sfasare i dati è soprattutto la comune prassi di offrire il TSV come alternativa al ricovero forzato: «Al malcapitato viene fatta un’offerta che non può rifiutare: ci segui di tua spontanea volontà oppure ti prendiamo con la forza» – sintetizza Alberto Brugnettini, vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU).
Poiché limita la libertà personale e il diritto al rifiuto delle cure (articoli 13 e 32 della Costituzione), il TSO richiede una valutazione clinica rigorosa e l’autorizzazione dell’autorità pubblica.
La procedura inizia con una proposta motivata di un medico, che deve essere convalidata da un secondo specialista appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – di norma uno psichiatra. Quindi, entro 48 ore, il Sindaco emette il provvedimento che dispone il ricovero obbligatorio. Questo deve essere poi notificato entro due giorni al giudice tutelare che, disposti eventuali accertamenti, stabilisce o meno la convalida con decreto motivato, e ne informa il Sindaco.
«Incontrai il fratello di una donna con cui avevo litigato. Lei mi aveva trascinato in tribunale, ma ero stata assolta. Così, in piazza, dissi a quell’uomo che sua sorella era una calunniatrice. Fu la fine: lui rispose che ero da ricovero e chiamò i carabinieri. Ne arrivarono quattro, insieme a due medici» racconta Patrizia, prima di allora senza una storia psichiatrica, che in quell’occasione subì un ricovero coatto.
Se è comprensibile che alcune persone che necessitano di un TSO siano caratterizzate dalla mancata consapevolezza del bisogno di ricevere cure – e quindi riportino una versione dei fatti alterata e inverosimile – anzitutto bisogna sincerarsi che l’urgenza di un ricovero sia reale.
In questo iter – proposta medica, provvedimento sindacale, convalida del giudice – l’opposizione al trattamento è possibile? Sì, il paziente o chi abbia con lui un legame rilevante può ricorrere al tribunale. Ma, per come è strutturata la normativa, ciò avviene quasi sempre solo a TSO avvenuto.
Il richiamo dell’Europa: tutele mancanti e procedimenti standardizzati
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale» recita l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dunque a «un ricorso effettivo» anche se l’autore del fatto agisce in veste ufficiale, come aggiunge l’articolo 11.
In un Report risalente al 2023, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) ha dichiarato che il procedimento di applicazione del TSO in Italia «seguirebbe un formato standardizzato e ripetitivo» che lascia il paziente ignaro del proprio status legale, compromettendo il diritto ad opporsi.
Ha quindi sottolineato «l’importanza dell’audizione diretta del paziente da parte del giudice tutelare», non solo per valutare in maniera reale e corretta la situazione prima di un intervento di TSO, ma anche perché la mancata comunicazione del provvedimento che dispone un trattamento coercitivo riduce le garanzie della persona direttamente interessata.
Un «deficit costituzionalmente rilevante» – richiamano i giudici della Consulta – che «non sarebbe rimediabile con una lettura costituzionalmente orientata»: occorre legiferare in merito.

Il paradosso: informazione assente, opposizione negata
Come può una persona in stato di alterazione psichica opporsi tempestivamente al TSO, «se non viene informata del suo status giuridico e delle ragioni per le quali, ex abrupto (all’improviso), le si parano dinnanzi i vigili urbani per prenderla e portarla in ospedale»? Questa è la domanda che emerge a testo della sentenza.
Se lo chiede anche Gabriele, ricordando che «Ero in una camera d’albergo, volevo starci due notti. Ero solo e lavoravo al computer, quando tre agenti di polizia sono entrati», tant’è che «Impaurito ho chiamato i carabinieri» e quando questi gli avevano chiesto di passargli un agente di polizia, «loro non volevano, anzi dicevano che se non avessi attaccato il telefono mi avrebbero denunciato per procurato allarme». Gabriele, rassegnato, aveva chiuso la chiamata.
Secondo la normativa attuale, il sindaco e il giudice tutelare si scambiano informazioni tra loro, ma non è previsto alcun contatto diretto con il paziente: non gli devono essere comunicati né il provvedimento del primo né il decreto di convalida del secondo.
Di conseguenza, qualora il cittadino intendesse impugnare la decisione, si troverebbe a farlo «al buio», senza conoscere gli atti che l’hanno motivata. Inoltre, se il giudice non ascolta la persona interessata prima di convalidare il TSO, il suo controllo rischia di essere solo formale. Ancora: in un eventuale ricorso successivo, la mancata audizione renderebbe difficile recuperare elementi utili, e gli accertamenti successivi alla dimissione del paziente potrebbero non bastare per valutare correttamente la gravità della situazione al momento del ricovero.
E ciò determinerebbe una «significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio».
Per Patrizia ha significato il dover sostenere una lunga battaglia legale, prima che il tribunale riconoscesse che il suo stato di alterazione psichica era stata desunta da persone terze, dichiarando infine invalido il TSO subìto – del quale rimane il trauma vissuto.
Il paziente psichiatrico: pericoloso e incapace?
Quello che guidava, fino al 1978, il ricovero per «custodia e cura» dei soggetti «di pubblico scandalo», era un «pregiudizio di pericolosità», incarnato dalle Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (legge 36/1904).
Oggi, il ricovero coatto come esecuzione di misura di sicurezza è previsto esclusivamente nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie destinate a persone con disturbi mentali che, pur avendo commesso un reato, non possono essere detenute in carcere e necessitano di cure in un ambiente controllato. Fatta salva questa eccezione, la ‘Legge Basaglia’ ridefinisce il TSO primariamente come strumento di tutela della salute della persona, e non come esigenza sociale di difesa pubblica.
Secondo la Consulta, inoltre, l’impostazione attuale costituisce «un ultimo residuo di quella logica manicomiale» per cui una patologia psichiatrica determini uno stato di disabilità che a prescindere esclude la persona dalle decisioni che la riguardano. Così, un cittadino soggetto a TSO ha meno garanzie di una persona in sede di arresto giudiziario.
La sentenza rifiuta quella «visione dicotomica» che distingue in «capace oppure incapace» di intendere e di volere: è la stessa «realtà clinica» che suggerisce l’esistenza di «spazi di autonomia e libertà decisionale residui».
In sostanza, si deve valutare il singolo caso, perché l’infermità psichica non vale a privare di per sé un individuo dei diritti costituzionali – compreso il «diritto di agire e di difendersi in giudizio».

Nuove garanzie per i pazienti: i punti chiave della decisione
Volendo rimuovere gli ostacoli all’esercizio del diritto a un ricorso effettivo, e quindi a un giusto processo, i giudici hanno stabilito che l’art. 35 della legge n. 833/1978 (istitutiva del SSN) deve essere interpretato e integrato in modo da garantire alla persona interessata — o al suo legale rappresentante — la tempestiva comunicazione di proposta medica e provvedimento sindacale. Ovvero, dell’intero iter procedurale che la riguarda.
Stabilisce poi che il giudice tutelare ascolti personalmente il soggetto sottoposto a TSO prima di pronunciarsi sulla sua convalida – possibilmente, in sede ospedaliera. Il colloquio, infatti, costituirebbe uno strumento necessario per verificare concretamente se sussistano i presupposti per il trattamento e garantire che questo sia eseguito nel rispetto della dignità e dei diritti della persona.
Anche perchè ad oggi, in Italia, “di TSO” si può anche morire: lo testimoniano i drammatici casi di Mauro Guerra e Andrea Soldi – fra gli altri.
Le reazioni alla sentenza: un’opportunità di progresso con ostacoli operativi
Alcuni psichiatri hanno accolto la presenza del giudice in ambito clinico come tutela per il professionista e occasione di alleanza con il paziente. Altri, invece, temono che la giustizia riversi sui clinici oneri difficili da gestire o che la psichiatria perda autonomia disciplinare.
Diversi operatori sanitari e legali, invece, segnalano le difficoltà pratiche di garantire l’audizione della persona sottoposta a TSO entro 48 ore. Se la convalida o meno non arriva per tempo, «Si rilascia il paziente, assumendosi il rischio di un danno grave per sé o per altri, oppure lo si trattiene?».
Senza protocolli chiari, risorse adeguate e un coordinamento effettivo di gestione del paziente, si lamenta il rischio di denunce per abbandono di incapace o per sequestro di persona. Un timore reso ancor più fondato dalla crescente riduzione dell’asimmetria tra soggetti sottoposti a TSO e autorità pubbliche.
Non mancano neanche le perplessità di enti che da tempo sollecitavano una riforma sul TSO: se l’incontro fra giudice e cittadino dovrà avvenire dove il paziente si trova prima della convalida definitiva, quindi verosimilmente in contesto ospedaliero, il pericolo è che il colloquio si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata, come riferito dal Collettivo antipsichiatrico Antonin Artaut.

Per una psichiatria della cura: la salvaguardia del contraddittorio
La Consulta chiarisce che non basta garantire in astratto il ricorso. Questo deve poter essere effettivo e tempestivo, altrimenti «diritti come la libertà e la salute potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati» e «non adeguatamente compensati da un risarcimento monetario».
È il caso della donna di Caltanissetta. Non solo la mancata notifica ed audizione del giudice le avrebbero impedito di comprendere tempestivamente ciò che stava accadendo, ma sarebbero mancati i presupposti stessi per il TSO: aveva minacciato il suicidio solo per farsi ascoltare dalle figlie, senza davvero sporgersi da un ponte, e assunto psicofarmaci per calmarsi, non per finalizzare il gesto estremo.
E questi fatti, secondo lei, sarebbero stati confermati se avesse avuto modo di presentare le prove richieste.
Occorrono tavoli tecnici tra sanità, giustizia, enti locali per chiarire ruoli e procedure, ma la recente sentenza apre a un nuovo posizionamento professionale e culturale della psichiatria, distinguendola dalla gestione della sicurezza pubblica per ricentrarla su una finalità di cura.
E lo fa restituendo alle persone affette da disturbi psichiatrici le dovute garanzie per la propria autodeterminazione.


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